Il diritto di accesso civico, regolato dall'art. 5 comma 1 del D.lgs. 33/2013, permette a ogni cittadino di richiedere documenti, informazioni o dati non pubblicati illegalmente. Questo diritto si applica alle strutture sanitarie accreditate e convenzionate con il Servizio Sanitario, ma solo per informazioni legate all'assistenza sanitaria.
D'altra parte, il diritto di accesso generalizzato, descritto nel comma 2 dell'art. 5 del medesimo decreto, consente l'accesso a dati e documenti che non sono obbligatoriamente pubblici. Chiunque può esercitare questo diritto, tranne nei casi specificamente vietati dall'art. 5-bis del D.lgs. 33/2013. Le condizioni per l'accesso generalizzato sono stabilite dalla legge e possono essere limitate in alcuni casi. Le linee guida A.N.A.C. n. 1309 del 28 dicembre 2016 indicano che questo diritto può essere interpretato in modo estensivo.
1) Attività e procedimenti (art. 35)
NON APPICABILE IN QUANTO L’ENTE NON SVOLGE FUNZIONI AMMINISTRATIVE)
2) Bilanci (art. 29)
Relazione del Collegio dei Revisori al Collegio Direttivo
3) Servizi erogati (art. 32)
Carta dei servizi aggiornata e standard di qualità aggiornati
Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti
Liste di attesa/ criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi
DATI POLIZZA ASSICURATIVA
POLIZZA NUMERO: 430428453
COMPAGNIA ASSICURATIVA: GENERALI ITALIA S.P.A
DATA DI SCADENZA DI TALE POLIZZA ASSICURATIVA: 31/12/2023